12/12/2016: FINALMENTE LA LEGGE

LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. (16G00258) (GU n.304 del 30-12-2016) Vigente al: 14-1-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita’

1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.),quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversita’, nonche’ come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varieta’ ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta’ delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:

a) alla coltivazione e alla trasformazione;

b) all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;

c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilita’ economica e ambientale;

d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;

e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita’ didattiche e di ricerca.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al catalogo comune delle varieta’ delle specie di piante agricole, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 20 luglio 2002, n. L 193:

«Art. 17. – Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, serie C, sotto la designazione “Catalogo comune delle varieta’ delle specie di piante agricole”, tutte le varieta’ le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell’art. 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varieta’ nonche’ le indicazioni di cui all’art.9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di un’autorizzazione in base all’art. 16, paragrafo 2, o in base all’art. 18. Tale pubblicazione comprende le varieta’ per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell’art. 15, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, se del caso, gli Stati membrinei quali quest’ultimo non e’ previsto. La pubblicazione indica chiaramente   le varieta’ geneticamente modificate.».


– Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario.

Art. 2

Liceita’ della coltivazione

1. La coltivazione delle varieta’ di canapa di cui all’articolo 1,comma 2, e’ consentita senza necessita’ di autorizzazione.

2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e’ possibile ottenere:

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;

b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita’ artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

c) materiale destinato alla pratica del sovescio;

d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

f) coltivazioni dedicate alle attivita’ didattiche e dimostrative nonche’ di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

3. L’uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla

lettera b) del comma 2 e’ consentito esclusivamente per l’autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Note all’art. 2:

– Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e’ pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, n.96.

Art. 3

Obblighi del coltivatore

1. Il coltivatore ha l’obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresi’ l’obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

Controlli e sanzioni

1. Il Corpo forestale dello Stato e’ autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attivita’ giudiziarie.

2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalita’ di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varieta’ di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale.

4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura,sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all’agricoltore stesso per eventuali controverifiche.

5. Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilita’ e’ posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.

6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale di recepimento.

7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall’autorita’ giudiziaria soloqualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo dicui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione e’superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma e’esclusa la responsabilita’ dell’agricoltore.

Note all’art. 4:

– Si riporta il testo all’art. 1, commi 1 e 2, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgentiper il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e

universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti

derivanti dalla normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 116:

«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell’istituto della diffida nel settore agroalimentare). –

1. Al fine di assicurare l’esercizio unitariodell’attivita’ ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l’uniformita’ di comportamento degli organi di vigilanza, nonche’ di garantire il regolare esercizio dell’attivita’ imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all’art. 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l’accesso all’informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarita’. Nei casi di attestata regolarita’, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualita’ sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualita’ e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell’ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all’esercizio dell’attivita’ d’impresa e’ istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell’attivita’ di controllo e dell’inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti icontrolli effettuati da parte di organi di polizia e daicompetenti organi di vigilanza e di controllo, nonche’ da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai finidella successiva riprogrammazione ai sensi dell’art. 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita’ definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalita’ e i termini previsti con il medesimo accordo.».

Art. 5

Limiti di THC negli alimenti

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.

Art. 6

Incentivi per la filiera della canapa

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge23 dicembre 1999, n. 499, puo’ essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all’individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

Note all’art. 6:

– Il testo della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), e’ pubblicatanella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.

Art. 7

Riproduzione della semente

1. Gli enti di ricerca pubblici, le universita’, le agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell’anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 8

Sostegno delle attivita’ di formazione, di divulgazione e di innovazione

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprieta’ della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia,della biocomponentistica e del confezionamento.

Art. 9

Tutela del consumatore

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualita’ alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Note all’art. 9:

– Si riporta il testo dell’art. 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: «Art. 16 (Regimi di qualita’ dei prodotti agricoli e alimentari). – 1. Il sostegno nell’ambito della presente  misura e’ concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a

a) regimi di qualita’ istituiti a norma dei seguenti  regolamenti e disposizioni:

i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

iii) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio;

v) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

b) regimi di qualita’, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i) la specificita’ del prodotto finale tutelato datali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono: caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualita’ del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanita’ pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il regime e’ aperto a tutti i produttori;

iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto e’ verificato dalle autorita’ pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilita’ completa dei prodotti; oppure

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori praticheriguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.».

Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 2 dicembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Il quadro normativo


La normativa italiana sulla canapa ha finalmente avuto riconoscimento con l’approvazione della Legge sulla Canapa del 2 dicembre 2016, n. 242 , pubblicata sulla GU n.304 del 30-12-2016, che tra l’altro ha creato un “cuscinetto” di esenzioni di responsabilità per l’agricoltore nel caso in cui i risultati ad un controllo rivelino un tenore di THC superiore a 0,2% ma inferiore a 0,6%

A livello europeo sono ancora in via di definizione i limiti di THC ammissibili negli alimenti a base di canapa. Federcanapa sostiene anche per la Normativa italiana la proposta avanzata da EIHA in sede europea per fissare i limiti di THC secondo il seguente prospetto (espresso in milligrammi di THC su kg di alimento):

mg/kg
Olio di canapa10,00 (0,01‰)
Latte di canapa0,15
Pane, pasta, prodotti da forno0,10
Dolci, snacks0,35
Bevande (alcoliche, analcoliche, tè, tisane)0,01

NORMATIVA VIGENTE: PRINCIPALI RIFERIMENTI

  • L’ultima riforma della PAC 2014-2020 (Regolamento PAC 1307/2013) riconosce la coltivazione di canapa tra quelle ammesse a ricevere i pagamenti della PAC, purché si tratti di semi certificate di varietà con tenore di thc inferiore allo 0,2% . Il Regolamento concede agli Stati membri anche la possibilità di riconoscere un aiuto accoppiato alla coltivazione di canapa. Federcanapa a luglio 2016 ha richiesto in proposito al Mipaaf di riconoscere questo aiuto.
  • Il Reg.-Delegato-n.-639-2014  che integra il Regolamento 1307/2013 stabilisce che le varietà di canapa ammesse ai pagamenti sono quelle iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole consultabile a questo link : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/…
  • Circolare Mipaaf 8 maggio 2009  stabilisce i metodi per il controllo del THC che devono essere seguiti dalle autorità competenti e stabilisce che “il pagamento per superficie è subordinato all’utilizzazione di varietà di canapa aventi tenore in THC non superiore allo 0,2% “ e che “gli operatori interessati dovranno dare comunicazione sull’impianto della coltura di cannabis sativa alla più vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.)”.
  • La circolare ministero della salute 22 maggio 2009 ha ammesso in Italia anche gli usi alimentari del seme di canapa dichiarando sulla base delle indicazioni dell’istituto Superiore della Sanità, che “la possibilità di rilevare tracce (di THC) nei prodotti di lavorazione (farine e oli) è esclusivamente dovuta a contaminazione di organi fiorali e all’adozione di inidonee pratiche di mondatura del seme”.  
  • Reg. n. 1112/2009  nell’Allegato I stabilisce il metodo comunitario per la determinazione quantitativa del Δ9- tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa    ( pagina 48 )
  • Il Decreto-09-novembre-2015 cannabis farmaceutica del ministero della salute autorizza “la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis , sostnze e preparazioni vegetali “ (art.1), specificando che per piante di cannabis “si intendono le piante diverse da quelle di canapa coltivate esclusivamente da sementi certificate per la produzione di fibre o per altri usi industriali , come consentito dalla normativa dell’Unione europea”. In tal modo introduce una distinzione inequivocabile tra piante per usi industriali e piante per usi da droga
  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 T.U. Stupefacenti  vai al link

integrato dalla Legge 16 maggio 2014, n. 79. Art. 26 vai al link

  • La legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26 Coltivazioni e produzioni vietate vai al link
  • La legge n. 412 5/06/1974 di ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30.03.1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25.03.1972. (GU n.236 del 10-9-1974).
  • Il regolamento CE 1234/2007 prevede nella OCM canapa (Organizzazione Comune di Mercato), oltre a fibre e canapulo, “Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina” (1207 99 91) – parte XXI Altri prodotti (regolamentati) vai al link
  • Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (GUCE 26/10/2012) riconosce tra i prodotti oggetto della politica agricola comune (art.38-44) “la canapa greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) (allegato I del Trattato).    articoli 38 e 44 trattato funzionamento UE
  • La circolare del Ministero della Salute del 8.05.2009  delinea l’evoluzione di parte della normativa vai al link
  • Farmacopea stupefacenti : D.L. n. 36/2014 Scarica il decreto dal seguente link download

fonte :sito Federcanapa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *